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Gli italiani abbracciano sempre di più le esperienze virtuali
In pellicole cinematografiche come Matrix abbiamo ipotizzato per la prima volta la possibilità che potesse esistere una dimensione parallela alla nostra, ma non meno reale. Oggi questa ipotesi è una certezza di cui facciamo quotidianamente esperienza

Ricordando Guido Pellegrini a quattro anni dalla scomparsa
Voglio ricordare Guido Pellegrini, venuto a mancare il 12 agosto 2021. Figura tecnica di riferimento per il palcoscenico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Un amico e collega…

Il sistema calcio-scommesse in Italia: un ecosistema da 26 miliardi tra passione, economia e regolamentazione
Come il binomio calcio-betting genera ricchezza per oltre 26 miliardi di euro, crea 130.000 posti di lavoro e richiede un sistema di controlli sempre più sofisticato per tutelare i consumatori

Pimple patches: cosa sono, come si usano e come funzionano
Dimentica dentifrici, impacchi fai-da-te e soluzioni drastiche dell’ultimo minuto. Oggi il modo più discreto, efficace e smart per trattare un brufolo si chiama pimple patch. Questi piccoli cerotti trasparenti, sottili…

Calcio virtuale, Fantacalcio e FIFA: tre modi diversi di vivere il pallone allo schermo
Il calcio è lo sport più amato al mondo e, grazie alla tecnologia, oggi è possibile viverlo in forme molto diverse rispetto alla semplice partita allo stadio o…

Addio al celibato: come organizzarlo correttamente
Organizzare un addio al celibato è molto più di un semplice compito da spuntare sulla lista dei preparativi del matrimonio: si tratta di un vero e proprio rito di passaggio, un'occasione preziosa per celebrare un'amicizia e forgiare ricordi che accompagneranno il gruppo per tutta la vita

"Profonda gratitudine al dottor Lorenzo Goglia, ginecologo presso l'ospedale San Luca"
Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviataci in cui si manifesta gratitudine verso l'ospedale di Lucca e il reparto di ginecologia

Denuncia al San Luca: "Anziana lasciata al pronto soccorso per ore senza bere né mangiare"
Riceviamo e pubblichiamo questa denuncia inviataci da un lettore in merito a quanto sarebbe avvenuto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Luca: Ieri 3 agosto 2025 alle…

Una breve testimonianza su Tolkien concert e prenotazione dei biglietti
La biglietteria apriva alle 10:30. Alle 10:35/40, si diffondeva già una voce nefasta tra gli astanti in coda: biglietti esauriti. Solo poche persone avevano potuto prenotare i pochi…

Garibaldi chi?
Quando ogni anno torno in Calabria, la terra di mio padre, è come se salissi sulla macchina del tempo! Tutto sembra immutato, tutto come sessant’anni fa… le stesse…

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Già con la Legge di Bilancio 2020 è stato confermato il “pacchetto” delle detrazioni sulle spese per interventi di recupero edilizio, compreso il sismabonus e l’ecobonus; è stato inoltre previsto il nuovo “bonus facciate”, che in alcuni casi può sovrapporsi agli interventi di risparmio energetico.
Ora, con il «Decreto Rilancio», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso, viene introdotta l'agevolazione fiscale più alta finora concessa nel panorama degli incentivi sotto forma di detrazione dall'imposta: il nuovo provvedimento infatti porta la detrazione fino al 110%, in relazione a taluni interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, eseguiti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
L’art. 119 del Decreto individua tre interventi, per i quali spetta la detrazione «potenziata; tali interventi si possono definire «trainanti», perché in loro presenza la detrazione si può estendere anche ad altri interventi di efficientamento energetico (ma solo e soltanto se si accompagnano a uno dei tre interventi principali, altrimenti restano valide le consuete aliquote del 65% o del 50%, a seconda della casistica). Venendo dunque ai tre interventi indicati dall'art. 119 DL Rilancio, la detrazione del 110% spetta nei seguenti casi:
Interventi «trainanti» | Massimale di spesa | |
a) | Isolamento termico dellesuperfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo | 60mila euro pern.unità immobiliari che compongono l'edificio |
b) | Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito. | 30mila euro per n. unità immobiliari che compongono l'edificio |
c) | Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di | 30mila euro |
Purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra, la detrazione del 110% si estende anche ai seguenti:
Intervento | Massimale di spesa | Note |
Altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 DL 63/2013 | Limite di spesa individuato per ciascun intervento dall'art. 14 DL 63/2013 |
|
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica | 48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 2.500 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; in caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale) | Subordinata alla concessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito; non cumulabile con altri incentivi pubblici |
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente | 48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. | |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. | 3.000 euro (limite ex art. 16-ter DL 63/2013) |
|
Sismabonus e polizza contro i rischi
Si prevede l'innalzamento della detrazione fino al 110% anche per il cosiddetto «sismabonus», sempre in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetta inoltre una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Queste disposizioni di favore si applicano agli immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, mentre sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (peraltro già oggi esclusi dal «sismabonus»).
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni in commento spettano:
- ai condomìni,
- alle persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (ma non su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale);
- agli IACP (istituti autonomi case popolari) ed enti con le stesse finalità sociali, sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli interventi su immobili da esse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.
Si potrà dunque sfruttare il beneficio fiscale in relazione sia agli interventi sulle parti comuni condominiali, sia agli interventi sulle singole unità immobiliari (abitazione principale o meno).
Se però si tratta di edifici unifamiliari, la detrazione spetta solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale.
Dalla lettura della norma e salvo modifiche in sede di conversione, nonché salvo diversa interpretazione ufficiale, pare potersi concludere che il privato possa avvalersi della detrazione 110% per interventi sulla propria “seconda casa” – ad esempio al mare – solo se l'immobile sia situato in un contesto condominiale, mentre non potrà farlo se si tratta di una villetta unifamiliare.
In tale secondo caso, resterà fruibile la detrazione “ordinaria” al 65% per il risparmio energetico (o 50% per taluni interventi o alle maggiori aliquote in caso di interventi antisismici).
Detrazione, sconto in fattura e cessione della detrazione: come utilizzare il beneficio fiscale
Il soggetto che esegue i lavori può beneficiare direttamente della detrazione del 110% calcolata sulle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con ripartizione della detrazione in cinque quote annuali. In questo caso, il contribuente «recupererà» il 110% della spesa sostenuta, nei cinque anni successivi (e dunque nelle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate a partire dal 2021).
Se la spesa da sostenere è particolarmente ingente, il soggetto interessato deve verificare di essere “capiente”: se l'imposta sui redditi prevista non è sufficiente ad assorbire la quota annuale della detrazione del 110%, nonché eventuali altre detrazioni spettanti, si rischia di perdere in tutto o in parte il beneficio fiscale.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, il DL Rilancio prevede la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, oppure di optare per lo sconto in fattura.
Quanto allo sconto in fattura, esso sarà pari alla detrazione e sarà anticipato dal fornitore. Il fornitore, a sua volta, potrà recuperare l'importo sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione. Si tratta di una facoltà percorribile su opzione e da concordare con il fornitore: non è dunque sempre detto che tale opzione sia nei fatti esperibile e si può presumere che tale procedura sarà proposta dai fornitori che si saranno organizzati finanziariamente in tal senso.
Quanto alla cessione del credito, essa potrà avvenire a favore del soggetto che esegue i lavori, anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
Sia nel caso di sconto in fattura che nel caso di cessione del credito, il soggetto interessato deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, a cura di un soggetto a tal fine abilitato (tra i quali gli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
Il beneficio spetta per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Nel frattempo, occorre attendere la conversione del DL Rilancio, onde verificare eventuali modifiche rispetto al testo originario delle norme in commento. Per l'applicazione pratica, occorrerà poi attendere l'emanazione di apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, atteso entro il prossimo 18 giugno.
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Zara è il marchio di vendita del gruppo Inditex, avviato da Amancio Ortega e dalla sua ex moglie Rosalìa Mera negli anni ‘70. Con un fatturato di 18,9 miliardi di euro e 150.000 dipendenti (dati del 2019), l’azienda spagnola ha una forte presenza sul mercato. Le filiali di Zara sono oltre duemila, distribuite in quasi cento Paesi. Si occupa di abbigliamento e accessori, ma non solo: dal 2003, Zara Home è il ramo aziendale che propone anche prodotti e accessori per la casa.
Zara Home: un successo imprenditoriale
Quella di Zara è la storia di un’impresa riuscita, di un’avventura che portò il quattordicenne Amancio Ortega, dipendente di un negozio di abbigliamento a metà del secolo scorso, a crescere imprenditorialmente e a essere indicato da Forbes, nel 2015 e nel 2016, come l’uomo più ricco al mondo. Il successo di Zara riguarda anche Zara Home e uno dei fattori che lo hanno determinato è probabilmente la capacità dell’azienda di rinnovarsi e di incontrare i gusti del pubblico.
Nel particolare, se si volessero indicare le motivazioni dell’apprezzamento degli utenti e dei clienti per il marchio spagnolo di arredamento e abbigliamento, si potrebbe dire che l’azienda coniuga le due esigenze principali di qualsiasi tipo di acquirente: convenienza e gusto.
Queste sono le cose che chiunque cerca in un prodotto, queste sono le cose che si trovano nei negozi di Zara Home, un Brand che unisce la ricerca di un articolo bello e di gusto alla praticità e al risparmio. Principalmente il cliente vuole un prodotto trendy, bello, un prodotto di design che allo stesso tempo sia economico.
Queste due esigenze, le esigenze dell’acquirente, non seguono necessariamente l’ordine gerarchico esposto: può darsi che si abbia bisogno di qualcosa per la casa e che non si abbia molto budget a disposizione e, quindi, che si vada subito a cercare il prodotto economico e, se è bello, tanto meglio. Ciò che conta è che con Zara Home il cliente rimane soddisfatto da più punti di vista. A tutto ciò, si aggiunge un elemento fondamentale del sistema economico contemporaneo: la presenza online.
Il sito e i prodotti di Zara Home
Zara mette a disposizione un’ampia scelta di prodotti. Per averne un’idea, basta visitare il sito internet che coniuga facilità di navigazione e un impatto estetico gradevole. Ci si trova immediatamente davanti un catalogo online diviso per sezioni, ciascuna abbinata a un’immagine. Le aree del catalogo sono consultabili anche attraverso il menu a tendina che si apre a sinistra, cliccando sulle tre linee in alto. Sempre in alto, a destra, c’è un motore di ricerca interno e altre due icone: quella a forma di “omino” consente di creare il proprio account personale sul sito e quella a forma di carrello è per gli acquisti. In fondo, tutte le informazioni utili, come quelle sul pagamento, sulla spedizione e sulle restituzioni, sulle condizioni di acquisto e sui contatti. C’è anche modo, per chi lo desidera, di iscriversi alla newsletter.
Acquistare un prodotto in Zara Home è molto semplice. Si prenda a esempio la sezione “Lampade e illuminazione”. Entrando nell’area del sito dedicata, si avrà di fronte una vera e propria vetrina online. Ogni prodotto è presentato da una foto e riporta il prezzo. In questo modo, la ricerca è veloce perché sono fornite subito le informazioni essenziali: si ha modo di individuare immediatamente un oggetto adatto all’arredamento della propria casa e che rientri nel proprio budget. I prodotti contrassegnati dalla parola “new” sono le novità, i nuovi arrivi del catalogo. Cliccando sul modello desiderato si hanno le informazioni aggiuntive, le dimensioni della lampada e la possibilità di aggiungere l’articolo al carrello.