Anno XI 
Venerdì 21 Agosto 2026

Scritto da carmela federico
Politica
21 Agosto 2026

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Generale Vannacci, mentre lei parlava di "cavallo di Troia", tra il 15 e il 18 agosto l'Italia ha contato tre femminicidi in tre giorni, in tre luoghi diversi. Joanna Rouissi, 50 anni, accoltellata alla gola dal marito a Colleferro, davanti a uno dei suoi cinque figli. Tania Terrin, 39 anni, strangolata a Camponogara (Venezia) dall'ex compagno che aveva già denunciato, e che il questore aveva già ammonito. Ornella Forastefano, 46 anni, pestata a morte e abbandonata agonizzante davanti al pronto soccorso di Trebisacce, nel Cosentino, dal compagno che è stato fermato mentre tentava di imbarcarsi per l'Albania. Tre donne, tre nomi, tre storie di uomini che non accettavano un rifiuto o una fine. Generale, queste non sono statistiche: sono la ragione per cui la parola "femminicidio" esiste, e continuerà a esistere qualunque cosa lei ne pensi.

Comincio anche da una domanda semplice, la stessa che farei a un cliente che mi propone una tesi difensiva debole: se il femminicidio "non esiste", chi ha sgozzato Hina Saleem nel 2006, a Sarezzo, e l'ha sepolta nell'orto con il volto rivolto alla Mecca, perché aveva scelto di vivere "all'occidentale"? E chi ha ucciso Saman Abbas, diciotto anni, con la complicità di padre, madre e zio, perché rifiutava un matrimonio combinato? Fantasmi giuridici, evidentemente, visto che secondo lei si tratta solo di "omicidi come tutti gli altri". Le rispondo da avvocato, da donna e da madre: no, generale, non esistono fantasmi. Esiste il patriarcato, quello vero, quello che uccide una figlia per riportarla "all'ordine" della famiglia. Ed esiste — dal 17 dicembre 2025 — anche una norma che lo dice chiaro: l'art. 577-bis del codice penale, introdotto dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, approvata all'unanimità da un Parlamento che, stranamente, lei non ha convinto.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐨𝐜𝐨: 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭à 𝐧𝐨𝐧 è 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚

Lei cita l'art. 3 della Costituzione come se fosse un editto da caserma: tutti uguali, punto e basta. Le ricordo che l'articolo ha due commi, non uno. Il primo sancisce l'eguaglianza formale. Il secondo impone alla Repubblica di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che di fatto impediscono la parità. È la Costituzione, non io, a dirle che trattare situazioni diseguali come se fossero uguali non è giustizia: è cecità travestita da equità. Lei invoca l'uguaglianza per abolire una distinzione; i costituenti l'hanno scritta apposta per imporla quando la disuguaglianza è un fatto, non un'opinione. E i numeri — quelli del Viminale, non i miei — dicono che l'omicidio in ambito familiare o affettivo ha per le donne una matrice statisticamente e criminologicamente diversa da quella maschile: possesso, controllo, rifiuto della separazione. Chiamarlo diversamente non è un privilegio, è precisione.

𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐞 𝐠𝐥𝐢𝐞𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨: 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐨𝐯'è?

Lei si scandalizza per il "gerontocidio" che non esiste, eppure il codice penale prevede aggravanti specifiche per l'omicidio di minori, di persone con disabilità, di pubblici ufficiali, di chi commette il fatto per motivi di odio razziale o religioso (legge Mancino, che lei presumo non chieda di abrogare). Le domando, allora, con la stessa franchezza che lei riserva alle quote rosa dei fabbri: è disposto a chiedere l'abolizione di tutte queste aggravanti in nome dell'"omicidio come tutti gli altri"? Se la risposta è no — e sospetto lo sia — allora il problema non è il principio di uguaglianza. Il problema è che questa distinzione, in particolare, non le piace.

𝐓𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨, 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞: 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐓𝐮𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐝à 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞

Lei cita implicitamente casi come quello di Filippo Turetta, condannato all'ergastolo prima che esistesse il reato di femminicidio, come prova che gli strumenti c'erano già. Ha ragione su un fatto e torto sulla conclusione. È vero: l'ergastolo per Turetta è arrivato attraverso le aggravanti ordinarie — premeditazione, crudeltà, relazione affettiva. Ma proprio questo dimostra perché una fattispecie autonoma serve: non per inasprire una pena già massima, bensì per dare un nome giuridico a un fenomeno che prima veniva riconosciuto solo a posteriori, caso per caso, nell'aula di un tribunale. Il Comitato CEDAW delle Nazioni Unite, nel rapporto sull'Italia del febbraio 2024, aveva raccomandato esplicitamente di colmare questo vuoto, rilevando che il femminicidio non era definito come reato specifico nel nostro ordinamento. La legge 181/2025 non inventa un'aberrazione: recepisce un'indicazione internazionale, in linea con la Convenzione di Istanbul che l'Italia ha ratificato nel 2013 e con la direttiva UE 2024/1385 contro la violenza sulle donne.

𝐈𝐥 "𝐜𝐚𝐯𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐚" è 𝐮𝐧'𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚

Lei paventa una deriva: oggi il femminicidio, domani l'omofobia, dopodomani categorie sempre più arbitrarie. È un argomento retorico noto, si chiama slippery slope, ed è tanto suggestivo quanto vuoto: si può sempre immaginare una degenerazione futura per screditare una norma presente. Ma il diritto penale italiano distingue da sempre in base al movente — l'art. 61 c.p. è pieno di aggravanti soggettive — senza che questo abbia mai minato "l'universalità della giustizia". L'universalità non sta nel trattare tutti i fatti allo stesso modo, sta nel garantire a tutti le stesse garanzie processuali. E su questo, generale, la rassicuro: l'art. 577-bis prevede lo stesso giusto processo, la stessa presunzione di innocenza, lo stesso diritto di difesa di qualunque altro imputato. Nessun cavallo, nessuna Troia: solo una norma votata da 237 deputati, nessuno contrario.

𝐄 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐚, 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐨𝐯'è 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞?

Mi permetto di aggiungere un'osservazione tecnica, da avvocato, perché credo ci sia un po' di confusione tra gli istituti. Se questa legge sembra un'aberrazione, resta da capire perché nessuno, tra i parlamentari che condividono questa posizione, abbia presentato alla Camera una proposta alternativa — magari per abrogare proprio le aggravanti "di categoria" che vengono contestate. Non servirebbe alcun referendum: l'art. 71 della Costituzione attribuisce l'iniziativa legislativa al Governo e a ciascun singolo membro delle Camere. Basta un deputato, un foglio protocollato e una firma. Nessuna raccolta firme, nessun gazebo. La proposta poteva essere presentata il giorno stesso dell'approvazione della legge 181/2025, se davvero la si voleva cambiare.
Il referendum è un'altra cosa e serve ad altro: quello abrogativo (art. 75 Cost.) richiede 500.000 firme o cinque Consigli regionali, e serve solo a cancellare una legge già in vigore, non a proporne una nuova — con la complicazione ulteriore che non si applica alle leggi penali. Quello di iniziativa popolare "propositiva", che permetterebbe ai cittadini di proporre un testo e non solo di abrogarne uno, in Italia non esiste ancora: è fermo in Parlamento come disegno di legge costituzionale, mai approvato. E qui vale la pena ricordare un principio elementare di gerarchia delle fonti: l'art. 577-bis c.p. è stato introdotto da una legge ordinaria, la n. 181/2025. Per modificarla o abrogarla basta un'altra legge ordinaria, di pari rango — non serve una legge costituzionale, non serve una maggioranza qualificata, non serve alcun referendum. Se fosse stata una norma costituzionale il discorso sarebbe diverso, ma non lo è. Quindi no: non serviva alcun referendum per intervenire. Sarebbe bastato un atto parlamentare, presentato da un solo deputato, con la maggioranza ordinaria delle Camere. Non essendo arrivato, mi sembra lecito chiedersi se la questione sollevata riguardi davvero un principio costituzionale, o piuttosto una posizione più comoda da sostenere a parole che da tradurre in un testo di legge.

𝐔𝐧'𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚, 𝐝𝐚 𝐚𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞

Chi ha guidato uomini in scenari dove la disciplina distingue ruoli, rischi e responsabilità in base al contesto sa bene che nessuna organizzazione seria appiattisce tutto a un'unica regola indistinta. Trovo curioso che nel diritto, che è disciplina quanto quella militare, questa logica smetta improvvisamente di valere. La mia impressione, da avvocato, è che riconoscere come le donne in questo Paese muoiano spesso per un motivo specifico — il rifiuto di essere possedute — non sia una questione di uguaglianza formale, ma una questione di sguardo. E su questo, temo, lo sguardo continui a essere rivolto altrove.

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