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Scritto da Redazione
Economia e lavoro
07 Marzo 2022

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Il calcolo fiscale delle pensioni erogate dall’Inps è stato adeguato retroattivamente dal 1° gennaio 2022, in applicazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), la quale ha modificato aliquote fiscali e scaglioni di reddito su cui applicarle e il regime delle detrazioni per reddito da lavoro, pensione e altri tipi di reddito ai fini della determinazione dell’IRPEF.
La legge di bilancio ha anche rimodulato le condizioni di concessione del Trattamento Integrativo (c.d. “Bonus 100 euro”), lasciandole invariate solo in caso di reddito complessivo fino a 15mila euro e, al contempo, ha abrogato l’ulteriore detrazione per redditi fino a 40mila euro.
Pertanto, con la mensilità del mese di marzo 2022, i pensionati avranno in pagamento:

l’adeguamento del calcolo mensile alla nuova tassazione, sia rispetto alle nuove aliquote/scaglioni che alle nuove detrazioni per reddito;
il conguaglio relativo alla differenza dell’IRPEF netta mensile già trattenuta nei primi due mesi dell’anno.

 
Inoltre, con il decreto legislativo 230/2021, è stato istituito l’Assegno Unico e Universale (AUU) a partire dal 1° marzo 2022.
Tale misura ha sostituito alcune prestazioni, fra cui l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) e gli Assegni Familiari (AF) in caso di presenza di figli di età inferiore ai 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.
In base a tale disposizione, dal 1° marzo, non possono essere più riconosciute le prestazioni di ANF e AF riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili.
L’ANF e gli AF continueranno ad essere riconosciuti se riferiti a nuclei familiari composti unicamente:
- dal coniuge (con esclusione del coniuge effettivamente separato);
- dai fratelli, dalle sorelle;
- dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell’assoluta permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiamo conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Dal 1° marzo sarà possibile riconoscere l’Assegno Unico e Universale per i nuclei con figli minori o con maggiorenni inabili e potranno essere concessi ANF/AF solo in caso di nuclei senza figli.
Per questo motivo, sempre da marzo, saranno sospese le erogazioni di ANF/AF con riferimento a nuclei familiari in cui è presente almeno un figlio con età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio con disabilità a carico senza limiti di età. Analogamente, da tale data è sospesa l’erogazione dell’ANF/AF per nuclei orfanili.
Il decreto legislativo 230/2021 ha apportato variazioni anche al regime delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, abrogando in particolare quelle per figli a carico di età inferiore ai 21 anni.
Conseguentemente, con la mensilità di marzo 2022, sono state revocate su tutte le prestazioni vigenti le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni per i residenti in Italia e all’estero, le relative maggiorazioni previgenti (ad esempio per i figli minori di tre anni, per i figli disabili, per le famiglie con più di tre figli a carico) e l’ulteriore detrazione per le famiglie numerose.
Per ottenere le detrazioni fiscali per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, si dovrà presentare una nuova domanda.
L’Inps continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni o per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (senza la previgente maggiorazione che è stata soppressa).
Si ricorda che per ottenere l’Assegno Unico e Universale è necessario presentare la domanda attraverso:

il sito internet www.inps.it, con accesso diretto al servizio tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
gli enti di patronato.

Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748.
Si ricorda infine che sempre con il pagamento della rata di marzo l’Istituto ha provveduto a corrispondere gli arretrati derivanti dall’applicazione dell’indice di perequazione pari all’1,7% dal momento che con le rate di gennaio e febbraio 2022 era stato applicato l’indice provvisorio dell’1,6%.
Si ricorda che in ordine alle novità relative alle pensioni di tutte le gestioni è stata pubblicata la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, in cui si illustrano anche le modalità applicative dell’attribuzione dell’indice di perequazione all’1,7% con l’aggiornamento delle relative tabelle allegate.

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